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Carta dei Diritti dell’Assicurato della Gianfranco Galesso & Partners srl

1) DIRITTO ALL'INFORMAZIONE in modo che l'Assicurato si possa comportare come un "consumatore informato". Le notizie assicurative devono essere diffuse in modo completo, tempestivo e privo di ogni fuorviante propaganda sia singolarmente che attraverso le associazioni a difesa del consumatore, da potenziare al massimo. Creazione dei mezzi educativi accessori per una scelta oculata dei servizi che vengono offerti dalle Imprese Assicuratrici. Obbligo delle Società Assicuratrici di far conoscere all'Assicurato l'andamento economico dell'Impresa e obbligo da parte della stessa di informare su nuove forme assicurative che possano migliorare le polizze in corso.

2) DIRITTO ALLA CHIAREZZA CONTRATTUALE. Contratti assicurativi chiari sintetici ed esaurienti; le esclusioni delle coperture assicurative devono essere oggetto di separato articolo evidenziato con caratteri di maggiore rilievo, in modo che l'Assicurato sia agevolato al massimo grado nella conoscenza degli elementi limitativi delle garanzie. Massima attenzione sia formale che sostanziale nell'evidenziare le condizioni particolari dei singoli contratti, e quindi nella parte personalizzata degli stessi.

3) DIRITTI ALLA COMPETENZA E ALLA SERIETÀ' PROFESSIONALE. L'Assicurato deve poter trattare gli affari assicurativi che lo interessano con intermediari dalla più alta preparazione professionale possibile, estremamente responsabilizzati, e deve essere protetto nel caso di conseguenze negative per la stipulazione di contratti manifestamente "difettosi". L'Assicurato ha diritto che la professione dell'intermediario del servizio assicurativo sia vigilata con estremo rigore dall'Autorità competente. Diritto alla protezione contro le pratiche commerciali abusive.

4) DIRITTO AL SERVIZIO ASSICURATIVO. La prestazione dell'Assicuratore non si esaurisce con la stipulazione delle polizze e la riscossione dei premi, ma deve costituire un servizio a favore dell'Assicurato stesso, il quale deve godere di una continua assistenza tecnica e, in caso di reclami, avere garantita la difesa dei propri diritti. La segnalazione delle scadenza dei premi deve essere fatta con congruo anticipo.

5) DIRITTO AL RISARCIMENTO. Questo diritto si esplica nel pagamento dell'indennizzo spettante contestualmente alla firma della quietanza, dopo l'espletamento delle pratiche necessarie che devono essere rapide, efficaci, poco dispendiose e identiche per tutte le Imprese, e inequivocabilmente riportate nelle condizioni generali dei singoli contratti che devono fissare il termine entro il quale deve avvenire il pagamento. Queste norme debbono essere identiche per tutte le Imprese Assicuratrici.

6) DIRITTO ALLA PREVENZIONE. L'Assicurato ha diritto di essere informato di ogni elemento utile per la prevenzione del sinistro, e le singole associazioni dei consumatori devono essere concretamente assistite, affinché ogni consumatore adotti quei sistemi di salvaguardia ritenuti idonei per la diminuzione della sinistrosità e, in definitiva, per la riduzione del costo della garanzia assicurativa. Le Imprese devono essere obbligate a destinare a questo scopo le somme che saranno ritenute eque in via non unilaterale.

7) DIRITTO ALLA RECIPROCITÀ. Nessuna norma preferenziale può essere messa in atto a favore delle Imprese rispetto all'Assicurato. La polizza di durata poliennale deve essere munita di espresso ed univoco consenso dell'Assicurato. Quest'ultimo deve avere diritto di recesso in caso di sinistro se tale facoltà è riconosciuta all'Assicuratore, e diritto al foro competente della località dove ha sede l'azienda dove è stato stipulato il contratto.

8) DIRITTO ALL'EQUO TRATTAMENTO. L'Assicurato ha diritto all'equo costo del servizio assicurativo con riferimento ad ogni parametro nazionale e internazionale, in modo che l'offerta sia sempre adeguata alle quotazioni che il mercato internazionale è disposto ad offrire; in concreto il consumatore può attuare in tal modo anche il suo diritto di scelta. Nel concetto di equo trattamento rientra quello generale del diritto "della buona assicurazione", intendendosi quella che, rispondendo a tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, non esclude i rischi che il mercato internazionale è disposto a coprire. L'equo trattamento riguarda anche il diritto dell'assicurato a non sottostare a condizioni di copertura che, per decisione unilaterale delle Imprese, siano divenute tradizionali nel mercato interno, ma che non trovano più riscontro nel mercato internazionale. Diritto di essere ascoltato e di ottenere coperture standard che rispecchino almeno sotto il profilo della loro estensione, il diritto o bisogno di garanzia.

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